Ritardo o mancato pagamento di una rata del prestito
Cosa succede in caso di ritardo nel pagamento delle rate del mutuo?
La richiesta di finanziamenti e prestiti rateali in Italia è in continuo aumento, una volta stipulato il contratto e determinata la data di scadenza di pagamento delle rate non bisogna dimenticarsi la cosa più importante: rispettare le scadenze puntualmente.
Anche in caso di addebito automatico sul conto corrente (pagamento tramite RID, rimessa interbancaria diretta) verificare sempre l’effettivo pagamento e che sia andato a buon fine; l’ente creditizio può infatti “dimenticarsi” di effettuare l’operazione, è sempre il cliente responsabile del ritardo del pagamento.
Maggiore attenzione dev’essere posta nel caso di pagamento con bollettini postali, è consigliabile pagare sempre qualche giorno prima della data di scadenza perché, anche qui, in caso di ritardo postale è sempre il cliente responsabile del ritardo del pagamento.
Ma cosa avviene nel caso di ritardo o mancato pagamento di una rata?
- Mora: la mora è una penale aggiuntiva sugli interessi (prevista dalla legge);
- Registrazione: l’iscrizione nei Sistemi di Informazioni Creditizie (o SIC) o banche dati che rilevano rischi finanziari, una sorta di censimento in cui si rileva il fatto di non essere buoni pagatori o essere protestati;
- Risoluzione del contratto: il non aver pagato una rata può portare alla risoluzione del contratto unilateralmente per inadempimento, con l’obbligo di restituzione immediata dell’intero capitale e di tutti gli accessori maturati;
In qualsiasi caso, l’ente creditizio, prima di registrare il ritardo in banca-dati avverte il cliente intimandolo di pagare (cosiddetta messa in mora); inoltre si tenga comunque presente che nel caso di:
- primo ritardo: il primo ritardo non potrà essere visualizzato prima che siano scadute almeno due rate mensili consecutive o prima di 60 giorni dall’aggiornamento mensile. Nel caso di un’impresa o di un professionista, il ritardo non potrà essere visualizzato prima di 30 giorni dall’aggiornamento mensile;
- ritardi successivi al primo di due rate o due mesi poi sanati: sono visualizzati nel momento stesso in cui si verificano e ne rimane memoria per 12 mesi a partire dal giorno dell’avvenuto saldo;
- ritardi superiori poi sanati: ne rimane memoria per 24 mesi a partire dal giorno dell’avvenuto saldo.
In tutti i casi anche qualora un evento negativo non sia sanato questo non potrà rimanere registrato per più di 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento.
Si consiglia quindi nel caso in cui non si abbia pagato una rata, di provvedere il prima possibile e di inviare via fax o tramite raccomandata a/r copia dell’effettuato pagamento alla società erogatrice.
